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Ai sensi della L.R. Marche 19/2022 dal 01/01/2023 l'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" è incorporata nell AST Pesaro Urbino che subentra a tutti gli effetti nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi.

Comitati di Partecipazione

Con riferimento all'art. 12 della L.R. 19/2022 ha, pertanto, avviato il percorso d'istituzione dei Comitati di partecipazione delle Azienda Sanitaria Territoriale AST della Regione Marche.

I Comitati di partecipazione sono costituiti dai rappresentanti della parte istituzionale sanitaria e dalle associazioni iscritte all'elenco regionale delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute.

L.R. 19 del 8/08/2022
Art. 12

(Partecipazione)
1. La Regione garantisce la tutela dei diritti dei cittadini ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 502/1992.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) promuove la consultazione dei cittadini, degli utenti, delle organizzazioni sindacali e delle
formazioni sociali del territorio, con particolare riferimento a quelle operanti nel settore del
volontariato, della tutela del diritto alla salute e dell'assistenza socio-sanitaria, sugli schemi di
provvedimenti regionali di carattere generale concernenti la programmazione dei servizi e le modalità
di verifica dei risultati conseguiti;
b) favorisce la partecipazione dei cittadini, degli utenti e delle formazioni sociali del territorio per il
miglioramento dell'organizzazione dei servizi e della qualità delle prestazioni erogate, anche
attraverso strumenti di controllo dell'efficacia e della rispondenza dell'attività del servizio sanitario
regionale alle finalità e agli obiettivi programmati.
3. Ai fini della consultazione è istituito l'elenco delle formazioni sociali operanti a livello regionale e
impegnate nella tutela del diritto alla salute e dell'assistenza socio-sanitaria nelle attività di
programmazione, controllo e valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e
distrettuale.
4. La Giunta regionale disciplina con regolamento:
a) i criteri e le modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco;
b) le forme e le modalità delle consultazioni, anche mediante strumenti telematici, delle formazioni
sociali iscritte nell'elenco medesimo.
5. Al fine di assicurare la partecipazione dei soggetti di cui al comma 3, gli enti del servizio sanitario
regionale ne favoriscono la presenza all'interno delle loro strutture.
6. Sono istituiti negli enti del servizio sanitario regionale i comitati di partecipazione dei cittadini per
la tutela della salute, al fine di:
a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale e
territoriale;
b) svolgere attività di verifica e di controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
c) monitorare le condizioni di accesso e di fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 1.
7. La Giunta regionale definisce con regolamento la composizione e le modalità di funzionamento dei
comitati di partecipazione. I comitati possono accedere alle informazioni relative al funzionamento del
sistema sanitario regionale nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali.
8. La partecipazione è, altresì, finalizzata all'aggiornamento e all'attuazione delle Carte dei Servizi e
alla realizzazione di adeguati meccanismi di informazione sulle modalità di accesso ai servizi
medesimi, sulle prestazioni erogate e sulle relative tariffe; a tal fine sono utilizzati sistemi di indicatori
e sono attivati metodi di rilevazione della qualità percepita e di analisi di eventuali disservizi.
9. L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP), alle dirette dipendenze del direttore generale, ha il
compito di promuovere l'adozione delle misure finalizzate al miglioramento dei servizi erogati e alla
loro accessibilità, con particolare riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla
determinazione degli orari e all'organizzazione funzionale.
10. Gli utenti possono avanzare al direttore generale, tramite l'Ufficio relazioni con il pubblico,
osservazioni, reclami, richieste e proposte sul funzionamento dei servizi, in relazione ai quali è fornita
risposta motivata nel rispetto del termine di cui al comma 5 dell'articolo 14 del d.lgs. 502/1992.
11. Ogni ente del servizio sanitario regionale disciplina con regolamento, sulla base delle direttive
della Giunta regionale, le modalità di funzionamento dell'Ufficio relazioni con il pubblico.
12. Gli enti del servizio sanitario regionale adottano strumenti operativi finalizzati ad assicurare
l'informazione, la trasparenza e la conoscibilità degli obiettivi, delle attività e dei servizi.

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