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Contributo di solidarietà a favore dei cittadini marchigiani affetti da neoplasia, a supporto delle cure oncologiche. Disciplina di erogazione dei contributi.
Con DGRM n 183 del 22 febbraio 2021, in riferimento alle criticità emerse nell'attuazione delle disposizioni dettate dalla DGRM n 531/2019 per l'erogazione del contributo di solidarietà a tutela dei fragili cittadini affetti da neoplasia a supporto delle cure oncologiche e accompagnatore, la Regione Marche ha attivato una procedura di modifica delle modalità operative per gli assistiti che necessitano di cure che non sono ottenibili presso presidi e servizi dell'intero territorio regionale.
Le nuove disposizioni stabiliscono che gli uffici distrettuali dell'ASUR ricevono le richieste e le gestiscono con il supporto di Team Tecnici a livello di ciascuna Area Vasta per la valutazione dell'appropriatezza e ai fini autorizzativi, anche per quanto riguarda l'eventuale necessità di un accompagnatore , senza ulteriore valutazione del Centro regionale di riferimento di cui alla DGRM n 1274/90.
L'approvazione della nuova LR n 7 del 20 maggio 2021 ha comportato, a far data dall'entrata in vigore della stessa legge, l'adozione di una nuova disciplina a tutela dei cittadini fragili della Regione marche affetti da neoplasia mediante un contributo di solidarietà a supporto di cure oncologiche e la cessazione degli effetti delle deliberazioni della Giunta Regionale n 531 dell'8 maggio 2019, n 559 del 13 maggio 2019 en 183 del 22 febbraio 2021.
La nuova legge regionale sopra citata ha ampliato le prestazioni sanitarie ammesse a rimborso, comprendendo:
a) trattamenti di radioterapia e di chemioterapia;
b) interventi di chirurgia oncologica, anche ricostruttiva e conservativa;
c) esami diagnostici e di laboratorio;
d) interventi di riabilitazione e di fisioterapia;
e) cure palliative e terapie del dolore;
f) visite mediche specialistiche, controlli periodici, anche non programmati, compresi quelli successivi alla patologia, correlati alla medesima;
h) prestazioni di supporto psicologico, incluso quello al nucleo familiare, connesso alla medesima affinità; il rimborso è riconosciuto esclusivamente se le stesse sono riferite alle prestazioni effettuate presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della regione Marche.
I criteri di erogazione della nuova legge regionale sono collegati a fasce di reddito sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), come disciplinato dalla normativa statale, con priorità per quelle più basse.
Per la definizione degli ulteriori criteri per l'attuazione delle disposizioni legislative, dei tempi e delle modalità di rimborso, la LR n 7/2021 ha rinviato a due DGRM, adottata in data 21 settembre 2021: la DGRM n 1130/2021 e la DGRM n 1131/2021 .
La nuova entra in vigore a disposizione per prestazioni oncologiche prodotte dall'11 giugno 2021
Per le prestazioni precedenti restano in vigore le disposizioni vigenti al momento della maturazione del diritto secondo il seguente schema .
Contatti Uffici rimborsi Aree Vaste
NUOVA MODULISTICA
Domanda di rimborso ( *)
MODULISTICA RIFERITA ALLA DGRM 531/2019
(*)
In base al D.Lgs. 79/2011, l'art. 8 e ss classifica le strutture ricettive in:
a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
b) strutture ricettive extralberghiere;
c) strutture ricettive all'aperto;
d) strutture ricettive di mero supporto.
Tra le strutture ricettive all'aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi;
c) i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche;
d) i parchi di vacanza.
Tra questi ci sono le aree di sosta per i camper.