Oltre alla formazione erogata a livello aziendale (percorsi formativi interni), è previsto anche l’istituto dell’aggiornamento professionale esterno (corsi di aggiornamento extra aziendali), promossi su iniziativa dell’Azienda e/o delle singole Aree Vaste (aggiornamento obbligatorio) o su iniziativa del singolo dipendente (aggiornamento facoltativo).
L’aggiornamento esterno è contrattualmente previsto per iniziative che debbono essere in ogni caso coerenti con il miglioramento delle sue prestazioni professionali e strettamente correlate agli obiettivi formativi nazionali, regionali, aziendali e di Area Vasta.
Nello specifico, si configura come aggiornamento obbligatorio, ovvero con oneri a carico dell’Azienda, nei seguenti casi:
- quando il professionista deve acquisire abilità e competenze specifiche frequentando Strutture, Centri, Ospedali, Servizi del S.S.N.;
- per garantire un aspetto particolare dell’attività lavorativa che può essere realizzata solo presso centri specifici;
- per far fronte alle necessità formative di profili professionali in numero esiguo a livello aziendale e per i quali il ricorso all’aggiornamento esterno rappresenta l’opzione più vantaggiosa in termini di economie di scala.
Si configurano, invece, come aggiornamento facoltativo le iniziative individuate dal singolo dipendente al di fuori del PFA (come rispettivamente disciplinato per i profili professionali afferenti al comparto e alla dirigenza dai vigenti CCNL). Esso è svolto, di norma, senza spese a carico dell’Azienda.
Nel percorso amministrativo dell’aggiornamento esterno, l’U.O. Formazione provvede alla:
- raccolta delle richieste di formazione esterna;
- comunicazione dell’autorizzazione della partecipazione al dipendente;
- controllo della gestione della spesa dedicata alla formazione fuori sede;
- caricamento nel sistema informatizzato dei dati e costi a preventivo e consuntivo della formazione obbligatoria.