Compiti del medico competente
AGLI ORDINI DEI MEDICI
MC
OOSS
DATORI DI LAVORO
Componenti CRC
Oggetto: vaccinazione Covid da parte dei soggetti di cui all’art. 4 c-1 D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021 – compiti del medico competente.
La previsione di obblighi vaccinali specifici per la pandemia da Covid19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’ art. 4[1] c- 1 D.L. 44/2021, è disciplinata dal medesimo Decreto convertito in L. 76 del 28/05/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.
In particolare l’art. 4 della suddetta Legge non prevede il coinvolgimento del medico competente ai fini dell’accertamento dell’osservanza dell’obbligo vaccinale da parte del lavoratore, né l’espressione di un giudizio di idoneità sulla base di tale adempienza, piuttosto individua l’iter e le figure preposte alla verifica dell’obbligo e alla gestione del lavoratore non vaccinato.
La normativa specifica è quindi quella sopra indicata, che non richiama il D.Lgs.81/2008 né individua il medico competente tra i soggetti attuatori: non trovano pertanto applicazione i commi 6 e 7 dell’articolo 41 del D.Lgs.81/08 s.m.i., in quanto non sono consentiti al medico competente l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e l’espressione di un giudizio di idoneità che da quell’accertamento discenda. Parimenti, in caso di inidoneità temporanea per presunta non adesione all’obbligo vaccinale, non trova applicazione il ricorso all’Organo di Vigilanza ex art. 41 c-9 del D.Lgs.81/08 s.m.i..
[1] Art 1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ((di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,)) che svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e rivate, ((nelle farmacie, nelle parafarmacie)) e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle ((prestazioni lavorative dei soggetti)) obbligati. La vaccinazione e' somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorita' sanita rie competenti, in conformita' alle previsioni contenute nel piano.