Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province Autonome. Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra Comuni. Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito sempre il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune;
Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5. A Capodanno viene esteso fino alle 7 del mattino del 1 gennaio 2021;
Gli italiani che andranno all’estero per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. Anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo dovranno sottoporsi dalla quarantena.
Fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio sarà consentito fino alle ore 21. Nelle giornate festive e prefestive saranno chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;
La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2020 è consentita solo con servizio in camera.
AREA ARANCIONE
Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).
Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
AREA GIALLA
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
AREA ARANCIONE
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
AREA GIALLA
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i propri spostamenti. Dalle 22 alle 5, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
AREA ARANCIONE E AREA GIALLA
Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
AREA ARANCIONE E AREA GIALLA
AREA ARANCIONE E AREA GIALLA
AREA ARANCIONE E AREA GIALLA
AREA ARANCIONE E AREA GIALLA
AREA ARANCIONE
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
AREA GIALLA
AREA ARANCIONE E AREA GIALLA
AREA ARANCIONE E AREA GIALLA
AREA ARANCIONE
AREA GIALLA
N.B. durante le festività natalizie sono esclusi gli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.
AREA ARANCIONE
L’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
AREA GIALLA
Sì, se sia la prima che la seconda casa si trovano entrambe in un comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
AREA ARANCIONE E AREA GIALLA
Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
AREA ARANCIONE E AREA GIALLA
AREA ARANCIONE E AREA GIALLA
AREA ARANCIONE E AREA GIALLA
AREA ARANCIONE E AREA GIALLA
AREA ARANCIONE E AREA GIALLA
In questo caso deve fare riferimento alle strutture e ai professionisti privati che fanno l'esame a pagamento, in quanto ad oggi l’Asur non effettua tamponi su richiesta dei viaggiatori, se non nei casi di rientro dall’estero (vedi sezione “Rientri dall’estero”).
Il governo conferma il coprifuoco dalle 22 alle 5 anche nei giorni festivi. E anzi lo proroga di due ore in occasione del Capodanno, quando il divieto di uscire dalla propria abitazione scatterà alle 22 del 31 dicembre 2020 e terminerà alle 7 del 1° gennaio 2021. È consentito uscire soltanto per «comprovate esigenze» legate al lavoro, alla salute e all’urgenza. Nel provvedimento «è in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». Rimane anche il divieto di assembramento, i sindaci in accordo con i prefetti potranno disporre la chiusura di strade e piazze o comunque gli ingressi contingentati per evitare gli affollamenti. In questo caso è sempre consentito oltrepassare il varco per recarsi nei negozi aperti e tornare nella propria abitazione.
Fino al 20 dicembre si può uscire dalla propria regione se si trova in fascia gialla per andare in un’altra regione sempre in fascia gialla. Gli spostamenti da e per le regioni che sono in fascia rossa o arancione sono consentiti solo per «comprovate esigenze», legate al lavoro, la salute e l’urgenza. Tra i motivi di urgenza sono compresi quelli che riguardano l’assistenza di una persona non autosufficiente. Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 è vietato spostarsi tra le regioni, qualsiasi sia la fascia di rischio e quindi il colore. Rimane la possibilità di muoversi per le «comprovate esigenze». Secondo il Dpcm «è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Vuol dire che chi si trova in una regione diversa da quella dove abita, dove è domiciliato o dove vive la sua famiglia può tornare anche in questo periodo e poi può fare ritorno nella regione dove lavora o studia.
Chi si trova in una regione in fascia gialla può sempre uscire dal proprio comune di residenza o domicilio. Chi si trova in una regione in fascia arancione non può uscire dal proprio comune di residenza o domicilio. Chi si trova in una regione in fascia rossa non può uscire dalla propria abitazione se non per «comprovate esigenze», legate al lavoro, alla salute e all’urgenza. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2021 sarà vietato uscire dal proprio comune di residenza. Per farlo deve dimostrare di avere «comprovate esigenze». Chi esce prima di queste date può fare ritorno nella propria residenza, abitazione o domicilio. Il Comitato tecnico scientifico aveva chiesto al governo di prevedere «una deroga al divieto di spostamento per i piccoli comuni» ritenendolo «particolarmente penalizzante per chi vive in luoghi piccoli», ma si è deciso di non modificare il decreto già emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Chi vive in una regione che si trova in fascia gialla e vuole trasferirsi nella seconda casa può farlo fino al 20 dicembre. Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 è infatti espressamente vietato «lo spostamento nelle seconde case» anche se si trovano in un’altra regione in fascia gialla. È però sempre consentito il ritorno presso la propria residenza, abitazione o domicilio. Dunque anche in questo periodo si può rientrare. Chi vive in una regione in fascia arancione non può invece trasferirsi nella seconda casa perché è vietato il trasferimento da un comune all’altro. È sempre consentito andare nelle secondo case se ci sono motivi di urgenza (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) che però devono essere giustificati con il modulo di autocertificazione. La permanenza deve però essere limitata «secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni».
Tutti gli spostamenti non consentiti devono essere giustificati con il modulo di autocertificazione. Chi esce dalla propria abitazione quando è in vigore il coprifuoco per «comprovate esigenze» di lavoro, salute e urgenza deve compilare il modulo e indicare il motivo. La stessa procedura deve essere adottata per gli spostamenti da e per i luoghi dove è invece vietato muoversi. Nell’autocertificazione oltre alle generalità di chi si sposta deve essere indicato il luogo di partenza e quello di arrivo eventualmente specificando la persona che si raggiunge se si tratta di un motivo di urgenza o di salute. Il modulo va consegnato al momento dell’eventuale controllo e sarà poi compito delle forze dell’ordine verificare la fondatezza di quanto dichiarato. Ogni spostamento necessita di un modulo diverso che deve essere consegnato al momento del controllo.
Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 è vietato uscire dalla propria regione anche se si trova in fascia gialla. Il 25, 26 dicembre e l’1 gennaio è vietato uscire dal proprio comune in tutta Italia. È però consentito muoversi se si deve raggiungere una persona che non è autosufficiente. E dunque nel caso di anziani soli o di parenti malati, sarà consentito andare ad assisterli. Non è invece consentito spostarsi per andare a trascorrere le festività con i parenti che vivono in una regione diversa se non ci sono motivi di necessità. Nel caso di coppie che vivono in due luoghi diversi è consentito spostarsi per il ricongiungimento familiare anche nel periodo di divieto. Nel corso di questo periodo è sempre consentito il ritorno presso la propria residenza, domicilio o abitazione e dunque uno dei due può ritornare in qualsiasi momento dove lavora o studia.
Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?
Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o arancione) è consentito liberamente, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, se si è diretti verso altri territori ricompresi nell’area gialla, senza necessità di motivazione. Dalle 22.00 alle 5.00 è consentito esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Esclusivamente per le stesse comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute è consentito anche, 24 ore su 24, il transito con destinazione finale nell’area arancione o in quella rossa.
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.