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Attenzione: dal 1/1/2023 l’ASUR cessa di esistere. I contenuti del sito continueranno ad essere validi fino all’attivazione dei nuovi siti delle Aziende Sanitarie Territoriali (AST). La dicitura ancora presente di “Area Vasta” va letta come “AST”.

Ai sensi della L.R. Marche 19/2022 dal 01/01/2023 l'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" è incorporata nell AST Pesaro Urbino che subentra a tutti gli effetti nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi.

(questo elenco di domande e risposte sarà periodicamente aggiornato in base alle domande più frequenti che saranno poste anche attraverso il FORM ONLINE appositamente predisposto)

 

  1. Qual è l’andamento della malattia Covid-19 nei bambini 7 ragazzi in età scolare?Quali sono le conseguenze dell’infezione da SARS-Cov-2 nell’età evolutiva?

I soggetti giovani tendono a presentare con minore frequenza la malattia COVID-19 in forma sintomatica ma possono contrarre l’infezione, in forma asintomatica, con cariche virali confrontabili con quelle di soggetti di età maggiore. contribuendo pertanto alla diffusione del virus. L’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, nell’età evolutiva (0-18 anni), è stata a oggi, documentata in circa 4.000 casi: il 7 % ha richiesto il ricovero ospedaliero (più numerosi nel primo anno di vita e nell’età preadolescenziale) e 4 decessi (tutti in pazienti con gravi patologie preesistenti). Nei bambini e nei ragazzi le forme cliniche sono prevalentemente paucisintomatiche, lievi e/o moderate, eccezionalmente si sono avuti casi gravi che hanno necessitato di cure intensive.

 

  1. Come si gestiscono i casi di alunni o operatori che abbiano sintomi sospetti di Covid-19?

Gli scenari e le procedure da adottare per la gestione di un caso sospetto sono riportate nel documento Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 (Versione del 28 agosto 2020). Per facilitare i 4 scenari più frequenti sono stati riportati nella sezione “SCENARI” del sito.

 

  1. Come si gestisce un alunno che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico?

Lo scenario è riportato nel Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 (Versione del 28 agosto 2020). Per una facilitazione di lettura si invita a leggere qui

 

  1. Come si gestisce un alunno che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

Lo scenario è riportato nel Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 (Versione del 28 agosto 2020). Per una facilitazione di lettura si invita a leggere qui

 

  1. Come si gestisce un operatore scolastico che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

Lo scenario è riportato nel Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 (Versione del 28 agosto 2020). Per una facilitazione di lettura si invita a leggere qui

 

  1. Come si gestisce un operatore scolastico che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

Lo scenario è riportato nel Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 (Versione del 28 agosto 2020). Per una facilitazione di lettura si invita a leggere qui

 

  1. I Dipartimenti di Prevenzione dell’ASUR comunicheranno alle scuole i nominativi di alunni che dovessero trovarsi in quarantena o in isolamento con le loro famiglie per provvedere di evitare che accedano impropriamente alle istituzioni scolastiche?

No, non è previsto da alcun documento nazionale e violerebbe la privacy degli alunni e dei propri familiari. I nominativi dei soggetti in quarantena o in isolamento sono comunque puntualmente trasmessi alle Prefetture e ai Sindaci perché provvedano ai controlli di competenza. Viceversa nella gestione di un'indagine epidemiologica scolastica, che coinvolga un alunno o personale scolastico, trasmettere nominativi di alunni e personale docente e non docente ai quali è applicata la misura della quarantena è prassi.

 

  1. Quando ad un alunno sarà riscontrata positività per Sars-Cov-2 i contatti all’interno della sua classe o della mensa frequentata saranno in automatico messi in quarantena?

A seguito di positività per Sars-Cov-2 spetta al Dipartimento di Prevenzione la valutazione del rischio di contagio; sarà avviata un’indagine epidemiologica finalizzata a definire l’elenco dei contatti del caso confermato e il tipo di contatto intercorso (“stretto” o “ad alto rischio di trasmissione” o al contrario “casuale” o “a basso rischio di trasmissione”) per mettere successivamente in atto le misure di sanità pubblica più appropriate. Ogni situazione richiederà una valutazione specifica. I contatti ad alto rischio di esposizione sono messi in quarantena.

 

  1. Come saranno comunicati i dati dei contatti dei casi Covid-19 al Dipartimento di Prevenzione da parte delle Scuole?

È il Dipartimento di Prevenzione che, nel caso di un operatore scolastico o un alunno risultato positivo al Sars-CoV-2, prenderà contatti con il dirigente scolastico e/o il referente scolastico per il Covid-19 e richiederà elenco dei contatti, con modalità e tempi che saranno concordati di volta in volta.

 

  1. Come devono essere effettuate le operazioni di pulizia nelle scuole?

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2  attraverso  procedure  di  sanificazione  di  strutture  non  sanitarie  (superfici,  ambienti  interni)  e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”. Nel documento “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico” è presente l’Allegato 1 che riporta un estratto delle attività di sanificazione in ambiente chiuso e un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”.

 

  1. Che cosa si intende per sanificazione?

Secondo le normative vigenti  la sanificazione è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria. I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate. I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC9 o come biocidi10 dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.

 

  1. Al rientro da periodi di vacanza come vanno effettuate le pulizie?

Se i locali scolastici sono rimasti chiusi e non frequentati per un periodo superiore a 7-10 giorni sarà sufficiente la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 (Sars-CoV-2) non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.

 

  1. Come si procede alle azioni di sanificazione nel caso sia stato identificato un alunno o un operatore scolastico positivo al covid?

In presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali andrebbe  integrata  con  la  disinfezione attraverso prodotti con azione virucida.  Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più  toccate  quali  maniglie  e  barre  delle  porte,  delle  finestre,  sedie  e  braccioli,  tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni,  si  raccomanda  di fare  seguire alla  disinfezione anche  la  fase  di  risciacquo  soprattutto  per  gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

 

  1. In relazione alle certificazioni per il rientro a scuola, alle assenze per le quali i Pediatri non acconsentano al rilascio di un certificato, alle autodichiarazioni e alle attestazioni di effettuazione del percorso covid da parte dei PLS/MMG: come accogliere gli alunni che rientrano a scuola dopo un assenza?

Per quanto riguarda la riammissione scolastica dopo assenza, si indicano a seguire le diverse possibilità; si tratta di una proposta da concordare tra PF ARS Marche competente, MMG, PLS, ASUR Marche, USR Marche. SOno attese indicazioni ufficiali, concordate con le altre autorità competenti. Fino a quel momento le indicazioni qui riportate sono da considerarsi unicamente indicative:

Struttura scolastica

Motivo Assenza

Valutazione medica?

Esito valutazione

Cosa serve per il rientro?

Chi compila

Strutture educative dell’infanzia, primarie e secondarie

Assenza NON PER MALATTIA

NO

NC

Autodichiarazione (modelli scolastici in uso)

Genitore o titolare della responsabilità genitori

Assenza per sintomi

SI

Sintomi certamente non riferibili a Covid-19 ma ad altra patologia accertata Assenza <= 3gg

Autodichiarazione (All 1)*

Genitore o titolare della responsabilità genitoriale

Assenza per sintomi

SI

Sintomi certamente non riferibili a Covid-19 ma ad altra patologia accertata Assenza > 3 gg

Certificato Medico (D.M. Istruzione 80/2020)

PLS

Assenza per sintomi

SI

Sospetto Covid-19 TAMPONE NEGATIVO

Attestazione Medica percorso Covid-19

PLS

Assenza per sintomi

SI

Sospetto Covid-19 TAMPONE POSITIVO

Certificato guarigione

Dipartimento di Prevenzione

Primarie e Secondarie

Assenza NON PER MALATTIA

NO

NC

Autodichiarazione (modelli scolastici in uso)

Genitore o titolare della responsabilità genitori

Assenza per sintomi

SI

Sintomi certamente non riferibili a Covid-19 ma ad altra patologia accertata Malattia NON soggetta a rientro con certificazione

Autodichiarazione (All 1)*

Genitore o titolare della responsabilità genitoriale

Assenza per sintomi

SI

Sintomi certamente non riferibili a Covid-19 ma ad altra patologia accertata Malattia soggetta a rientro con certtificazione (art.43 comma 2 legge regionale 8/2019)

Certificato Medico

PLS/MMG

Assenza per sintomi

SI

Sospetto Covid-19 TAMPONE NEGATIVO

Attestazione Medica percorso Covid-19

PLS/MMG

Assenza per sintomi

SI

Sospetto Covid-19 TAMPONE POSITIVO

Certificato guarigione

Dipartimento di Prevenzione

Per tutte le scuole

Assenza per quarantena

NO

NC

Attestazione quarantena

Dipartimento di Prevenzione

 

*L'autodichiarazione (allegato 1) viene compilata a cura del genitore o del titolare della responsabilità genitoriale e viene consegnata al rientro a scuola.

 

  1. Per i docenti di sostegno , o per i docenti di scuola dell'infanzia, che tipo di Dispositivi di Protezione Individuale  (DPI) è opportuno indossare?

Si riporta quanto specificato nel documento “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19”. Il documento stabilisce le modalità di gestione delle problematiche inerenti gli alunni “fragili”, in particolare:

“DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.”

Aggiungiamo che tale valutazione, essendo collegata agli aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro, chiama in causa il medico competente. Si suggerisce dunque la lettura del capitolo 8 dello stesso documento “DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS.”

 

  1. In relazione al sistema di sorveglianza dell’assenteismo scolastico e le relative comunicazioni di assenze superiori al 40% degli studenti. Esistono modelli predisposti per la costruzione di tale registro?

Al momento non ci risultano indicazioni pervenute dal livello nazionale in merito al sistema di sorveglianza dell’assenteismo scolastico. Qualora vi siano sviluppi sarà nostra cura dare indicazioni specifiche.

 

  1. Quando saranno comunicati i nominativi degli operatori sanitari del Dipartimento di Prevenzione referenti per le singole scuole?

I documenti tecnici nazionali stabiliscono l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione, un referente per la scuola, che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici e/o i referenti covid-19 delle scuole. Al momento ASUR Marche non ritiene opportuno definire un nominativo specifico per ciascuna scuola, ma assicura che qualora si verificasse un caso scolastico il Dipartimento di Prevenzione competente per territorio, con uno o più dei suoi operatori sanitari, contatterebbe tempestivamente la scuola per attivare tutte le misure di indagine e contact tracing necessarie.

 

  1. Qualora il Medico Competente dichiarasse degli operatori scolastici “temporaneamente inidonei al lavoro in presenza”, la circolare del Ministero dell'Istruzione n. 1585 del giorno 11/09/2020 precisa che in mancanza di utilizzo ad altra mansione, il lavoratore dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'Istituto giuridico dell'assenza per malattia. È sufficiente il verbale del Medico competente o lo stesso deve essere supportato anche da certificato del Medico di Medicina Generale?

La circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, prevede nei “Profili procedurali” che:

Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.

Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

Sulla base di quanto sopra, è il giudizio del medico competente ad avviare le determinazioni in capo al Dirigente scolastico.

 

  1. Qualora il Medico Competente dichiarasse degli operatori scolastici “temporaneamente inidonei al lavoro in presenza”, la circolare del Ministero dell'Istruzione n. 1585 del giorno 11/09/2020 precisa che in mancanza di utilizzo ad altra mansione, il lavoratore dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'Istituto giuridico dell'assenza per malattia. Che tipo di codice va utilizzato per indicare tale malattia? Si tratta di malattia "generica" o esiste un codice specifico dal momento che la malattia generica comporterebbe anche una serie di misure quali, ad esempio, la decurtazione stipendiale?

La circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, prevede che il lavoratore fragile in relazione al contagio, possa essere dichiarato inidoneo temporaneamente alla specifica mansione o inidoneo temporaneamente a qualsiasi attività lavorativa. In entrambi i casi la circolare prevede la fruizione per tutto il periodo della inidoneità, dell’istituto della malattia e della “malattia d’ufficio” nel caso della inidoneità temporanea a qualsiasi attività lavorativa. Nulla risulta dalle indicazioni normative nel merito di una eventuale codifica specifica che sollevi il lavoratori da alcuni obblighi imposti in caso di malattia generica.

 

  1. Qualora uno studente o un operatore scolastico rientri dall’estero a quale obblighi deve sottostare? Vi è sempre l’obbligo della quarantena? Per quali rientri dall’estero è previsto il tampone?

In relazione ai rientri dall’estero si prega di far riferimento alla pagina dedicata del Ministero della Salute, perché sempre aggiornata:

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

Ogni cittadino al rientro dall’estero con obbligo di comunicare al Dipartimento di Prevenzione (perché possa adoperarsi per disporre la quarantena e la sorveglianza sanitaria prevista) può utilizzare il form on line che si trova nel sito di Asur Marche: https://www.asur.marche.it/rientri-COVID   ed è questo il canale più veloce per comunicare con i Dipartimenti di Prevenzione dell’Asur per i rientri dall'estero.

 

  1. Rispetto ai test sierologici effettuati al personale scolastico, come è possibile ottenere che gli stessi test siano effettuati al nuovo personale in servizio non precedentemente testato ?

Lo screening al personale scolastico mediante test sierologico, previsto dal livello nazionale, è stato un'iniziativa implementata nei giorni precedenti l'inizio dell'anno scolastico, quale iniziativa (al momento) sporadica. A quanto ci risulta sul territorio regionale i test sierologici rapidi (utilizzati allo scopo) sono terminati. Qualora il livello nazionale provveda a nuovi invii e dia indicazioni per l'effettuazione di ulteriori test di screening sarà nostra cura organizzare l'effettuazione del test, come fatto nel periodo pre-scolastico.

 

  1. E' possibile recarsi con una classe in spazi all'aperto (es. parchi pubblici etc.) che non fanno parte della struttura scolastica ?

Non risultano particolari restrizioni, se non quelle di volta in volta specificate con i DPCM in vigore, che potrebbero condizionare, come nel recente passato, anche tipologie di attività.

 

  1. In Che cosa viene fatto quando il sistema di rilevazione dell'assenteismo scolastico rileva una percentuale di assenza superiore del 40% ? Come si deve comportare la scuola ?

La notizia deve essere comunicata al Dipartimento di Prevenzione con il quale potrà essere concordato il da farsi. I successivi accertamenti saranno finalizzati a comprendere:

1) Se vi siano assenze non ascrivibili a malattia (e tali da ridurre la percentuale di assenza per malattia a meno del 40%).

2) Se tra gli assenti vi sia qualche alunno che abbia intrapreso il percorso diagnostico covid-19 e sia in attesa di tampone.

 

  1. Se un insegnante contatta il Dirigente Scolastico e segnala di essere positivo per Covid-19 come ci si deve comportare ?

La positività a Covid-19 viene presa in carico dal Dipartimento di Prevenzione che provvede ad effettuare la relativa indagine epidemiologica. Generalmente viene prodotta un'attestazione/certificazione che viene trasferita al curante della persona in questione, per tutte le attivazioni di competenza (tra cui la certificazione di malattia, come previsto in questi casi). Qualora dalle indagini epidemiologiche emergesse che il setting scolastico è un luogo nel quale estendere le indagini, il Dirigente Scolastico, o il referente covid scolastico, sarà direttamente contattato dal Dipartimento di Prevenzione.

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