Skip to Content

Attenzione: dal 1/1/2023 l’ASUR cessa di esistere. I contenuti del sito continueranno ad essere validi fino all’attivazione dei nuovi siti delle Aziende Sanitarie Territoriali (AST). La dicitura ancora presente di “Area Vasta” va letta come “AST”.

Ai sensi della L.R. Marche 19/2022 dal 01/01/2023 l'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" è incorporata nell AST Pesaro Urbino che subentra a tutti gli effetti nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi.

Back

Compiti del medico competente

AGLI ORDINI DEI MEDICI

MC

OOSS

DATORI DI LAVORO

Componenti CRC

 

Oggetto: vaccinazione Covid da parte dei soggetti di cui all’art. 4 c-1 D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021 – compiti del medico competente.

La previsione di obblighi vaccinali specifici per la pandemia da Covid19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’ art. 4[1] c- 1 D.L. 44/2021, è disciplinata dal medesimo Decreto convertito in L. 76 del 28/05/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

In particolare l’art. 4 della suddetta Legge non prevede il coinvolgimento del medico competente ai fini dell’accertamento dell’osservanza dell’obbligo vaccinale da parte del lavoratore, né l’espressione di un giudizio di idoneità sulla base di tale adempienza, piuttosto individua l’iter e le figure preposte alla verifica dell’obbligo e alla gestione del lavoratore non vaccinato.

La normativa specifica è quindi quella sopra indicata, che non richiama il D.Lgs.81/2008 né individua il medico competente tra i soggetti attuatori: non trovano pertanto applicazione i commi 6 e 7 dell’articolo 41 del D.Lgs.81/08 s.m.i., in quanto non sono consentiti al medico competente l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e l’espressione di un giudizio di idoneità che da quell’accertamento discenda. Parimenti, in caso di inidoneità temporanea per presunta non adesione all’obbligo vaccinale, non trova applicazione il ricorso all’Organo di Vigilanza ex art. 41 c-9 del D.Lgs.81/08 s.m.i..

                [1] Art 1. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica da SARS-CoV-2,  fino  alla  completa  attuazione  del  piano  di  cui all'art. 1, comma 457, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le  professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ((di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,)) che svolgono la  loro attivita'    nelle    strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e socioassistenziali, pubbliche  e  rivate,  ((nelle  farmacie,  nelle parafarmacie))  e  negli  studi  professionali   sono   obbligati   a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione  dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito  essenziale  per l'esercizio  della   professione   e   per   lo   svolgimento   delle ((prestazioni lavorative dei soggetti)) obbligati. La vaccinazione e' somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite  dalle  regioni, dalle province autonome e dalle altre autorita' sanita rie competenti, in conformita' alle previsioni contenute nel piano.

 

 


Mission